Nedelja, December 22, 2024
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Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento sulla valutazione del sapere negli istituti di formazione professionale e tecnica (Gazzetta uff. della RS, n. 60/2010), il Preside della scuola media Pietro Coppo di Isola stabilisce le seguenti

Regole scolastiche in materia di valutazione

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(contenuto)

Le regole scolastiche in materia di valutazione stabiliscono:

  1. criteri dettagliati e procedura di riconoscimento delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento formale e non formale,
  2. piano di valutazione del sapere,
  3. modalità e tempi di assolvimento degli obblighi formativi non adempiuti,
  4. modalità di attuazione della valutazione palese,
  5. modalità di elaborazione del piano formativo personalizzato e coinvolgimento partecipativo dell’allievo,
  6. modalità di elaborazione del dossier progressivo,
  7. visione e consegna delle prove valutate,
  8. definizione del numero massimo di prove scritte giornaliere e settimanali,
  9. presupposti per la ripetizione obbligatoria della valutazione,
  10. modalità di riparazione degli errori nella valutazione,
  11. ordinamento degli esami (iscrizione e ritiro dall’esame, requisiti per accedere all’esame, svolgimento dell’esame orale e scritto ed altre regole in materia),
  12. preparazione del materiale d’esame (compiti, titolari e termini),
  13. violazione delle regole attinenti alla valutazione e provvedimenti,
  14. altre regole e procedure conformi al presente regolamento ed altre norme in materia.

 

Articolo 2

(principi di valutazione delle conoscenze)

Nella valutazione delle conoscenze, l’insegnante:

  1. considera il conseguimento degli obiettivi formativi attesi, conoscenza e comprensione delle materie studiate, applicazione delle conoscenze acquisite, competenze di elaborazione, di sintesi e di apporto critico,
  2. si avvale di diverse modalità e strumenti per la valutazione scolastica,
  3. abilita gli allievi all’autoverifica ed all’autovalutazione,
  4. rispetta i diritti, l’integrità personale e la diversità degli allievi, favorisce la democratizzazione dei rapporti tra allievi ed insegnanti.

 

Articolo 3

(adattamenti per allievi con bisogni specifici)

L’attuazione delle disposizioni del presente regolamento viene adattata agli allievi con bisogni specifici, se lo prevedono la decisione sull’orientamento dell’allievo o gli atti che definiscono le modalità di adeguamento della valutazione del sapere.

 

Articolo 4

(riconoscimento delle conoscenze formali)

In base ai titoli aventi valore legale, attestanti la formazione conseguita prevista dai vigenti programmi didattici (pagelle, avvisi di profitto, attestazioni d’esame ed altri documenti affini), l’istituzione scolastica riconosce all’allievo l’equipollenza delle conoscenze acquisite. Per il riconoscimento delle conoscenze acquisite in ambito formale si applicano per analogia le disposizioni del presente regolamento, riferite al riconoscimento delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale.

 

Articolo 5

(riconoscimento delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale)

Ai fini di riconoscimento delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale, l’istituto di formazione organizza con gli allievi ovvero i candidati all’iscrizione al primo anno di corso un colloquio introduttivo, durante il quale essi vengono informati dei criteri e delle modalità di riconoscimento delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale. L’istituto di formazione pubblica i criteri, le modalità ed il modulo – la domanda sul proprio sito web.

 

Articolo 6

(validazione del sapere e attestazioni)

Attraverso la validazione del sapere nella procedura di riconoscimento delle conoscenze acquisite dall’allievo in ambito non formale, si accerta la rispondenza dell’apprendimento non formale agli standard del sapere previsti per la singola unità didattica.

Le attestazioni in base alle quali vengono riconosciute le conoscenze acquisite in ambito non formale sono: attestati di formazione o abilitazione, certificati rilasciati in base alla normativa disciplinante il riconoscimento delle qualifiche professionali, le certificazioni attestanti le conoscenze acquisite e gli obblighi assolti relativamente ad alcune parti del piano didattico, certificazioni dei datori di lavoro in materia dell’addestramento formativo ed altre attestazioni affini. Le attestazioni devono essere complete di allegati dai quali emerga il programma (il contenuto e l’estensione) di formazione.

 

Articolo 7

(criteri)

  1. Il collegio dei docenti preposto alla programmazione curricolare stabilisce i criteri per il riconoscimento delle conoscenze acquisite in ambito non formale:
  2. viene riconosciuta la conoscenza relativa ad una determinata unità didattica, se si accerti la rispondenza dei contenuti dell’ordine di almeno il 70 %,
  3. può essere riconosciuta la conoscenza relativa ad una parte dell’unità didattica (nucleo tematico) se per tale unità (nucleo tematico) si accerti la rispondenza dei contenuti dell’ordine di almeno il 70 %,
  4. in caso di una rispondenza inferiore, può essere disposta la verifica del sapere,
  5. viene riconosciuta la conoscenza, se la rispettiva valutazione nell’ambito del programma didattico preveda l’assegnazione di almeno un punto di credito (25 ore di lavoro didattico dell’allievo),
  6. le conoscenze acquisite tramite l’esperienza lavorativa possono essere validate unicamente con l’effettuazione della verifica del sapere,
  7. in via eccezionale, può essere effettuata la verifica del sapere ai fini della validazione anche in altri casi non contemplati negli alinea precedenti.


Articolo 8

(procedura di riconoscimento)

Per l’avvio della procedura di riconoscimento delle conoscenze acquisite in precedenza, si richiede la presentazione, da parte dell’allievo, della relativa domanda redatta sul modulo predisposto dall’istituto scolastico, con allegate le attestazioni previste nell’articolo 3, secondo comma, del presente regolamento.

All’inizio di ciascun anno scolastico, il preside nomina una commissione di tre membri, incaricata di svolgere la procedura di riconoscimento. La commissione incaricata di svolgere tale procedura per gli allievi si compone dal consulente e di due membri del collegio degli insegnanti, quella per i partecipanti alla formazione straordinaria, invece, dell’organizzatrice di tale formazione e di due membri del collegio degli insegnanti. La commissione è nominata per il periodo che va dal 1 ottobre dell’anno in corso fino al 30 settembre dell’anno scolastico successivo.

La commissione valuta il sapere dell’allievo in base alle attestazioni prodotte. Prima di decidere essa può, in singoli casi, richiedere il parere del rispettivo collegio dei docenti. Nel caso in cui la commissione, in base alle attestazioni prodotte, non sia in grado di decidere in merito al riconoscimento delle conoscenze di cui sopra, essa può invitare l’allievo ad integrare la sua domanda. L’estensione e la forma della verifica del sapere sono definite dalla commissione. La verifica si svolge dinnanzi ad una commissione d’esame nominata dal preside.

Qualora le attestazioni di cui sopra non siano sufficienti per il riconoscimento integrale delle conoscenze acquisite, l’allievo sostiene la verifica del sapere. L’entità e la forma della predetta verifica sono definite dalla commissione. La verifica si svolge dinnanzi ad una commissione d’esame nominata dal preside.

A conclusione della valutazione o dell’accertamento tramite verifica delle conoscenze dell’allievo, la scuola rilascia una delibera di riconoscimento delle conoscenze conseguite che vengono riportate nella documentazione scolastica in seguito al rilascio dell’apposita delibera.

L’allievo, al quale sono state riconosciute le conoscenze acquisite in precedenza, è esonerato dagli obblighi scaturenti dalla relativa parte del piano didattico.

Il mancato riconoscimento delle conoscenze va motivato nella relativa delibera.


Articolo 9

(ricorso)

Se l’allievo è in disaccordo con la decisione della commissione, egli può presentare, entro 8 giorni, un ricorso alla commissione d’appello, la quale ha tempo 15 giorni per valutarne la fondatezza. La decisione viene comunicata all’allievo entro 3 giorni dalla sua approvazione. La decisione della commissione d’appello è definitiva e può prevedere la ripetizione da parte dell’allievo della verifica del sapere.

 

Articolo 10

(procedura di convalida delle qualifiche professionali nazionali)

All’allievo che pur avendo frequentato i corsi secondo il piano didattico strutturato in moduli, non ha terminato la propria formazione nonostante avesse adempiuto tutti gli obblighi previsti dal singolo modulo, ritenuto equivalente per entità del sapere stabilito dal catalogo delle conoscenze e competenze richieste per il conseguimento della qualifica professionale nazionale, viene riconosciuta tale qualifica in linea con la normativa disciplinante la validazione delle qualifiche professionali nazionali.

 

Articolo 11

(procedura di riconoscimento delle conoscenze formali e di quelle acquisite attraverso l’apprendimento non formale da parte degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria)

Per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria si applica, per analogia, la procedura di riconoscimento delle conoscenze formali e delle conoscenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale in vigore per gli allievi. Nel caso in cui il singolo iscritto ai programmi di formazione straordinaria debba sostenere una verifica del sapere, egli è tenuto a sostenerne le spese. Il relativo costo è stabilito in conformità del Regolamento sul conteggio delle spese per gli esami degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria.

 

Articolo 12

(rapporto)

Il rapporto sul riconoscimento delle conoscenze acquisite in ambito non formale, è parte del rapporto sulla qualità, reso pubblico dalla scuola. Il rapporto contiene i dati sui colloqui introduttivi svolti, sulle richieste inoltrate, sulle delibere rilasciate e su altre analisi e provvedimenti pianificati ed attuati a proposito del riconoscimento delle conoscenze acquisite.

 

III Piano di valutazione del sapere

Articolo 13

(contenuto del programma)

Il piano di valutazione del sapere comprende:

  1. le unità didattiche soggette alla valutazione,
  2. il calendario degli impegni (date delle prove scritte, periodi di svolgimento delle prove orali, svolgimento degli esami integrativi degli allievi che non avessero raggiunto lo standard minimo del sapere e le date di tutti i tipi di esami,
  3. i periodi di valutazione, i termini e le modalità di informazione dei genitori sul profitto degli allievi,
  4. i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi formativi (esami) da parte degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria, oltre ai tempi e modi di comunicazione.

 

Articolo 14

(contenuto del programma riferito alla singola unità didattica)

Il piano di valutazione del sapere riferito alla singola unità didattica prevede:

  1. l’indicazione degli obiettivi (competenze) valutati,
  2. le forme di valutazione del sapere (individuali o di gruppo),
  3. metodologie e procedure di valutazione del sapere (prove orali e prove scritte),
  4. principi, criteri e regole di valutazione del sapere (standard minimi, griglie di valutazione, criteri per la conversione dei punteggi in voti),
  5. frequenza obbligatoria delle esercitazioni ovvero dell’insegnamento pratico,
  6. prove integrative degli allievi che non avessero raggiunto lo standard minimo del sapere, previste nell’ambito del singolo periodo di valutazione,
  7. esami integrativi (modalità, procedure e criteri di valutazione).

Per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria si applica unicamente l’alinea g).

 

Articolo 15

(procedura di elaborazione del piano e comunicazione)

Il piano di valutazione del sapere viene elaborato per ciascun anno scolastico entro il 15 settembre di tale anno; per la formazione straordinaria, il termine ultimo di predisposizione del suddetto programma è il 15 ottobre. L’elaborazione del programma in oggetto è affidata al collegio dei docenti preposto alla programmazione curricolare. Nella formazione ordinaria, il responsabile dell’elaborazione del piano di valutazione del sapere è il preside, in quella straordinaria, invece, tale responsabilità spetta all’ente organizzatore dei rispettivi programmi formativi. Gli allievi possono prendere visione del piano di valutazione del sapere presso l’ufficio di segreteria della scuola nelle ore d’ufficio, gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria, invece, presso l’ufficio dell’ente organizzatore di tale formazione. All’inizio dell’anno scolastico, i docenti delle singole unità didattiche sono tenuti ad informare gli allievi del piano di valutazione del sapere. Agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria i piani di valutazione del sapere vengono presentati dall’insegnante all’inizio della rispettiva unità didattica. Le attività di cui ai punti b) e c) sono pubblicate anche nel Curricolo formativo annuale della scuola.

 

IV Modalità e tempi di assolvimento degli obblighi formativi non adempiuti

Articolo 16

(rilevazione del raggiungimento dello standard minimo del sapere)

La verifica del raggiungimento degli standard minimi del sapere avviene per le unità didattiche valutate con voti numerici (materie e moduli). L’assolvimento degli obblighi formativi scaturenti da altre unità didattiche (attività extrascolastiche, addestramento formativo presso il datore di lavoro) è registrato con “svolto” o “non svolto”.

Il raggiungimento dello standard minimo del sapere è rilevato:

  1. ad ogni prova di verifica delle conoscenze e delle competenze nell’ambito della singola unità didattica,
  2. a conclusione del primo periodo di valutazione,
  3. a conclusione dell’anno scolastico,
  4. agli esami.

In caso di mancato raggiungimento, da parte dell’allievo, dello standard minimo del sapere, ciò viene annotato nell’apposita casella del registro di classe:

  • indicando gli obiettivi ovvero le competenze, se si tratti di verifiche compiute durante l’anno scolastico,
  • riportando un voto negativo, se si tratti di assolvimento degli impegni al termine del primo periodo valutativo.

 

Articolo 17

(assolvimento degli obblighi formativi non adempiuti)

Quando nel primo periodo valutativo l’allievo non raggiunga lo standard minimo del sapere in un’unità didattica, egli ha diritto ad un recupero nel secondo periodo valutativo.

Nel piano di valutazione del sapere l’insegnante ovvero i docenti delle unità didattiche stabiliscono le condizioni, le modalità, gli strumenti ed i termini di assolvimento degli obblighi non adempiuti.

L’allievo, che alla conclusione delle lezioni non avesse raggiunto lo standard minimo del sapere in una o più unità didattiche, sostiene gli esami di riparazione il cui svolgimento avviene secondo le regole stabilite nel piano di valutazione del sapere.

Il numero massimo di esami di riparazione sostenibili è di tre, di cui in giugno si possono sostenere al massimo due esami.

 

Articolo 18

(assolvimento degli obblighi formativi non adempiuti da parte degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria)

Gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria assolvono gli obblighi formativi non adempiuti secondo i suddetti programmi sostenendo i rispettivi esami. All’inizio dell’anno scolastico, l’ente organizzatore stabilisce i termini di iscrizione agli esami, le sessioni degli esami ed i termini di comunicazione dei risultati e ne informa i candidati.

 

V Modalità di attuazione della valutazione palese

Articolo 19

(modalità di attuazione della valutazione palese)

La valutazione del sapere deve avvenire in modo palese. Di conseguenza, l’insegnante:

  1. informa l’allievo dell’estensione della materia d’insegnamento, degli obiettivi e delle competenze attese,
  2. informa l’allievo delle forme, modalità e procedure di valutazione,
  3. informa l’allievo delle date delle prove scritte e dei periodi di svolgimento delle prove orali,
  4. informa l’allievo dei criteri di valutazione del sapere (criteri di sufficienza, punteggio, obbligo di frequenza delle esercitazioni ovvero dell’insegnamento pratico e simili),
  5. informa l’allievo in merito ai sussidi consentiti durante la valutazione del sapere,
  6. valuta l’allievo nella sezione scolastica, nel gruppo o dinnanzi alla commissione,
  7. comunica gli esiti delle valutazioni del sapere.

 

Le disposizioni di cui ai punti b), c), d) sono riportate nel piano di valutazione del sapere e nel piano attuativo dell’offerta formativa.

L’insegnante rende noto agli allievi il piano di valutazione del sapere all’inizio dell’insegnamento di ciascuna unità di apprendimento. Previa valutazione di prove scritte od altri strumenti di verifica che prevedono l’utilizzo delle scale di misurazione, queste ultime vengono illustrate agli allievi. Sugli elaborati deve essere indicato il punteggio di ciascuna domanda.

L’insegnante comunica agli allievi i voti ottenuti alla prova scritta pubblicamente, durante la lezione. Nel caso in cui gli esiti delle valutazioni siano pubblicati in altro modo pubblicamente accessibile agli alunni ed esterno alla classe, il nome ed il cognome dell’allievo deve essere sostituito da un codice.

L’insegnante è tenuto a valutare le conoscenze dell’allievo a conclusione della verifica orale comunicandogli il voto ottenuto. La valutazione della verifica orale si attua in classe ovvero in gruppo e, in casi eccezionali, dinnanzi ad una commissione.

La disposizione si applica, per analogia, per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria.

 

VI Modalità di elaborazione del piano formativo personalizzato per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria (adulti).

Articolo 20

(piano formativo personalizzato elaborato per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria)

Al momento dell’iscrizione, il capoclasse della sezione per la formazione degli adulti elabora per ciascun candidato un piano formativo personalizzato contenente rilevazioni in merito alle conoscenze preesistenti o eventuali lacune, nel quale sono stabiliti l’estensione, le modalità ed i termini di valutazione o di riconoscimento delle conoscenze già acquisite, come pure l’assolvimento di altri obblighi scaturenti dal programma formativo.

 

VII Visione e consegna dei lavori valutati

Articolo 21

(visione e consegna agli allievi dei lavori valutati)

L’insegnante è in dovere di comunicare agli allievi il voto delle prove scritte e di altri lavori entro sette giorni dalla data della rispettiva valutazione.

Al momento della comunicazione del voto, l’insegnante distribuisce i lavori agli allievi, esegue le correzioni ed illustra il sistema di punteggio di modo che ciascun allievo capisca il perché del suo voto (giustificazione del voto). In quell’occasione viene data l’opportunità agli allievi di segnalare all’insegnante eventuali errori nella valutazione.

Entro tre giorni dalla comunicazione del voto l’allievo ed i suoi genitori possono richiedere per iscritto la fotocopia della prova scritta con la chiara indicazione degli errori in modo che l’allievo possa comprenderli e rendersi conto delle proprie lacune nell’apprendimento.

Le prove scritte rimangono in custodia dell’insegnante per al massimo sette giorni lavorativi, ovvero fino alla fine delle procedure di rettifica dell’errore, qualora tale richiesta sia stata inoltrata per iscritto da parte dell’allievo o dei suoi genitori, come previsto dalle Regole scolastiche in materia di valutazione.

L’insegnante restituisce la prova o altro lavoro all’allievo o ai suoi genitori. Se al momento della restituzione della prova o di altro lavoro l’allievo è assente, egli ha l’obbligo di ritirarli personalmente presso l’insegnante. A conclusione dell’anno scolastico, l’insegnante distrugge tutte le prove o altri lavori non ritirati dagli allievi.

 

VIII Definizione del numero massimo di prove scritte assegnabili in un giorno ed in una settimana

Articolo 22

L’allievo può essere sottoposto a prove scritte valide per il voto per un massimo di tre volte la settimana ed una sola volta al giorno.

L’insegnante non è tenuto ad osservare la regola di cui al comma precedente nel caso in cui sia l’allievo a voler sostenere la prova scritta.

Quattordici giorni precedenti lo scrutinio, gli allievi non possono più essere sottoposti a prove scritte valide per il voto salvo nei casi in cui gli allievi stesso lo richiedono o se il preside, per ragioni motivate, decida diversamente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria.

 

IX Presupposti per la ripetizione obbligatoria della valutazione

Articolo 23

Qualora il 50 % o più delle prove scritte sia stata valutata con voto negativo, si ha la ripetizione della valutazione. Una volta che viene ripetute la prova scritta, vengono riportati sul registro dei voti ambedue i voti ricevuti.

 

X Ordinamento degli esami

Articolo 24

(iscrizione e ritiro dall’esame)

L’allievo sostiene gli esami presso l’istituzione scolastica dove è iscritto. L’iscrizione al singolo esame deve avvenire almeno entro cinque giorni lavorativi precedenti la data della sessione d’esame stabilita. L’allievo può ritirarsi dall’esame fino a tre giorni prima dell’inizio della sessione. Il ritiro dall’esame deve essere comunicato per iscritto.

Se per cause giustificate l’allievo non si presenta all’esame oppure se rinuncia a sostenere l’esame, mentre questi è in corso, egli ha la facoltà di ripeterlo nella stessa sessione, quando ciò sia possibile. Le relative motivazioni debitamente documentate vanno comunicate alla scuola entro un giorno dall’esame. Circa la loro fondatezza decide il preside entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento.

L’allievo che non rinuncia per tempo all’esame, oppure per ragioni ingiustificate non si presenta o interrompe l’esame stesso, non viene classificato e non può più iscriversi a tale sessione d’esame.

 

Articolo 25

(iscrizione e ritiro dall’esame degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria)

Gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria comunicano la propria iscrizione all’esame:

  1. in caso di formazione organizzata, in prima ed in seconda sessione, entro almeno cinque giorni precedenti la data dell’esame; per le rimanenti sessioni, invece, in conformità del piano di valutazione stabilito per i corsi di formazione straordinaria (auto- formazione),
  2. in caso di formazione straordinaria – auto-formazione, come previsto dal piano di valutazione.

Qualora l’iscritto al programma di formazione straordinaria non si presenta alla prima ed alla seconda sessione d’esame, egli perde il diritto a

sostenere gratuitamente tale esame, salvo nei casi particolari dovuti a cause giustificabili e documentabili.

La cancellazione dell’iscrizione all’esame deve essere comunicata entro il terzo giorno lavorativo precedente la data d’esame. Le spese della suddetta cancellazione sono previste nel tariffario della scuola.

 

Articolo 26

(modalità di svolgimento degli esami)

Le sessioni d’esame ordinarie sono stabilite nel calendario scolastico. Il preside può prevedere anche sessioni d’esame straordinarie.

Un esame può essere costituito da più prove che si svolgono con modalità diverse. L’esame è sostenuto secondo le regole riportate nel piano di valutazione. Gli insegnanti di materia o del modulo informano gli allievi che non hanno superato positivamente l’esame o che desiderano migliorare il voto ottenuto delle modalità di sostenimento dell’esame integrativo.

Si possono sostenere al massimo due esami nella sessione primaverile e tre esami in quella autunnale.

Nel caso in cui il mancato raggiungimento dello standard minimo del sapere riguardi i singoli nuclei tematici di una materia o modulo, l’esame integrativo si riferisce unicamente a tali nuclei tematici e va sostenuto dall’allievo entro un anno dalla fine delle lezioni. Decorso un anno, l’allievo dovrà sostenere l’esame integrativo nella sua interezza.

L’allievo può sostenere un solo esame al giorno.

In caso di esami costituiti da una prova scritta e da una prova orale, non sarà possibile accedere a questa ultima se non si è preso parte alla prova scritta.

L’allievo che supera solo una parte dell’esame, alla sessione successiva sostiene tale esame nella sua interezza, salvo quando per motivate ragioni il preside decida diversamente.

 

Articolo 27

(modalità di svolgimento degli esami da parte degli iscritti ai programmi di formazione straordinaria)

Gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria, accanto agli altri esami previsti, possono sostenere anche esami, parziali e finali. Il singolo esame

può essere costituito da più prove che si svolgono con modalità diverse. L’esame è sostenuto secondo le regole riportate nel piano di valutazione.

Nella singola sessione, gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria possono sostenere al massimo due esami.

 

Articolo 28

(svolgimento della prova d’esame scritta)

La prova d’esame scritta ha una durata minima di 45 minuti e massima di 90 minuti. Nel piano di valutazione sono riportate le durate ed i criteri applicati, riguardanti le prove d’esame scritte nelle varie materie o moduli.

Lo svolgimento della prova d’esame scritta è sorvegliato da un insegnante, che prende in consegna il materiale d’esame dalla persona responsabile per l’effettuazione degli esami, e provvede, ad esami ultimati, a riconsegnare tale materiale alla suddetta persona responsabile, o, se così convenuto, all’esaminatore.

La funzione di esaminatore è svolta dall’insegnante che insegna la materia oggetto d’esame. In casi eccezionali, il preside può designare un esaminatore diverso. La preparazione dell’aula d’esame è affidata ad un responsabile. Ciascun allievo deve disporre di un banco. In caso di banchi a due posti, tutti gli allievi sono seduti sullo stesso lato del banco. Tutte le sedie devono essere rivolte nella stessa direzione.

Durante lo svolgimento della prova, gli allievi possono utilizzare unicamente gli strumenti consentiti. Tutti gli altri oggetti vanno riposti nel luogo all’uopo designato. L’insegnante – sorvegliante può verificare l’identità degli allievi chiedendogli di esibire un documento d’identità. La disposizione si applica per analogia agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria.

 

Articolo 29

(svolgimento della prova d’esame orale)

La prova d’esame orale (o la discussione di un lavoro, della prestazione di un servizio o di un’esercitazione) può durare al massimo 20 minuti. Quando l’esame è costituito soltanto da una prova orale, la rispettiva durata è di 30 minuti.

L’allievo avrà a disposizione 15 minuti per prepararsi alla prova d’esame orale che si svolge di fronte alla commissione d’esame, nominata dal preside.

L’allievo risponde alle domande riportate sul foglio d’esame. L’esaminatore è libero di porre delle sottodomande. All’allievo viene data la facoltà di cambiare, una sola volta, il foglio d’esame, senza che questo influisca sul voto. I fogli d’esame, ai quali l’allievo ha già risposto, sono eliminati.

Per tutta la durata dell’esame, la commissione d’esame è tenuta ad operare nella sua composizione integrale.

Ad esame ultimato, l’allievo abbandona l’aula, mentre la commissione d’esame assegna il voto su proposta dell’esaminatore, il quale ne informa immediatamente l’allievo.

L’esame sotto forma di un prodotto da fornire, prestazione da eseguire o esercizio da compiere, di cui si valuta lo svolgimento ed il risultato intermedio, ha luogo dinnanzi alla commissione d’esame. Qualora, invece, la valutazione riguarda soltanto il prodotto finale, lo svolgimento dell’esame è sorvegliato dall’insegnante addetto alla vigilanza, mentre il relativo colloquio si svolge dinnanzi alla commissione d’esame. Le domande vengono poste dall’esaminatore, il quale assegna il voto finale. Il valutatore (esaminatore) è il docente titolare dell’insegnamento; in casi eccezionali, il preside può designare un altro esaminatore. La durata ed i criteri applicati per la valutazione del prodotto o del servizio sono stabiliti nel piano di valutazione. Se l’allievo sostiene l’esame in più parti, il voto finale gli viene comunicato dall’esaminatore ovvero dal valutatore a conclusione dell’ultima parte dell’esame in oggetto.

La suddetta disposizione si applica per analogia agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria. I rispettivi esami si svolgono

davanti all’esaminatore; la commissione interviene soltanto dal terzo tentativo in poi.

 

Articolo 30

(altre regole di esame)

Le sessioni d’esame ordinarie sono stabilite nel calendario scolastico. Gli allievi ne vengono informati all’inizio dell’anno scolastico.

Per ciascuna sessione d’esame, la persona responsabile dello svolgimento degli esami predispone la distribuzione temporale e l’individuazione dei locali predisposti per lo svolgimento delle prove d’esame, la distribuzione degli allievi e degli insegnanti addetti alla vigilanza, la ripartizione e le commissioni d’esame per le prove orali.

La distribuzione degli esami è pubblicata nella sala dei professori almeno tre giorni precedenti la data d’inizio della sessione.

Nell’atrio sono esposte le date dell’inizio delle prove scritte, ripartite per unità didattiche e luoghi d’esame, oltre ai periodi delle prove orali.

Gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria sostengono gli esami in conformità del piano di valutazione. La distribuzione temporale e l’individuazione dei luoghi d’esame riferiti all’auto–formazione, sono pubblicati nell’atrio della scuola almeno tre giorni precedenti l’inizio della sessione, mentre la ripartizione degli insegnanti è esposta sulla bacheca della sala dei professori.

 

XI Redazione del fascicolo d’esame

Articolo 31

Nel rispetto del piano di valutazione, i gruppi degli esperti predispongono i fascicoli d’esame che possono comprendere:

  • i compiti per le prove d’esame scritte,
  • i fogli con i quesiti delle prove orali,
  • la documentazione d’esame per le prove costituite da un prodotto da fornire, da una prestazione da compiere o da un esercizio.

I compiti per la prova d’esame scritta devono contenere anche un allegato con le istruzioni per lo svolgimento della prova, gli strumenti ed i materiali consentiti, la durata della prova ed altri particolari ovvero esigenze.

I fogli con i quesiti delle prove orali devono essere 5 in più del numero di allievi iscritti all’esame.

I quesiti devono trattare gli argomenti propri dell’unità didattica (parte dell’unità didattica) oggetto d’esame.

La documentazione d’esame per le prove costituite da un prodotto da fornire, da una prestazione da compiere o da un esercizio deve comprendere le istruzioni per lo svolgimento della prova, le attrezzature

richieste e gli strumenti consentiti, la durata della prova, la sede d’esame ed altri particolari ovvero esigenze.

I capigruppo degli esperti rispondono della consegna tempestiva del fascicolo d’esame completo alla persona responsabile dello svolgimento degli esami.

La consegna del fascicolo d’esame deve avvenire almeno tre giorni lavorativi precedenti la data d’esame, per la sessione autunnale, invece, l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio delle vacanze estive.

i fascicoli d’esame sono coperti dal vincolo di riservatezza e vanno trattati nel rispetto dalle rispettive regole.

 

Le disposizioni si applicano per analogia anche agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria. La documentazione d’esame è predisposta dal docente titolare dell’unità didattica.

 

XII Violazione delle regole nella valutazione delle conoscenze e adozione di provvedimenti

Articolo 32

Se durante lo svolgimento della prova scritta o di altre forme di valutazione del sapere l’insegnante preposto alla vigilanza rilevi che un allievo utilizzi ausili non ammessi, stia copiando o commetta altre violazioni delle regole di valutazione, egli di regola viene valutato con voto insufficiente (negativo).

L’insegnante annota la violazione sul prodotto o nella rispettiva documentazione scolastica.

Per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria la sessione d’esame viene interrotta.

 

XIII Altre regole

Articolo 33

(verifica del sapere)

La verifica del sapere serve a valutare le conoscenze preesistenti dell’allievo ed il suo avanzamento nell’apprendimento o nel

conseguimento degli obiettivi formativi e degli standard di competenza attesi ovvero l’estensione ed il livello delle sue conoscenze.

L’insegnante svolge una verifica costante dei progressi degli allievi tenendoli al corrente delle proprie rilevazioni. La valutazione con prova scritta deve essere preceduta dalla verifica del sapere.

Per gli iscritti ai programmi di formazione straordinaria vengono organizzate delle simulazioni di prove che permettono agli interessati di verificare e conoscere l’estensione ed il grado di difficoltà dell’esame, ma anche degli esempi di quesiti d’esame. Per ciascuna unità didattica, i partecipanti all’auto-formazione ricevono almeno un esempio delle prove d’esame e dei quesiti d’esame.

 

Articolo 34

(numero di voti e forme di valutazione del sapere)

Nel singolo periodo valutativo, l’allievo è valutato almeno due volte in ciascuna materia o modulo. Le forme di valutazione (prove scritte, prove orali) sono stabilite nel programma didattico, nel catalogo del sapere ovvero nel piano valutativo riferito ad una determinata materia o modulo.

La disposizione non si applica agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria

 

Articolo 35

(voto finale relativo ed una determinata disciplina)

A conclusione dell’insegnamento di una determinata disciplina o modulo, il docente stabilisce il voto finale o la valutazione sulla base dei voti o valutazioni riportate in tutti i periodi valutativi.

Se ad insegnare una determinata disciplina o modulo i docenti sono due o più, essi si accordano sul voto ovvero sulla valutazione finale. I criteri di determinazione del voto finale devono essere stabiliti nel piano valutativo riguardante la rispettiva disciplina o modulo. La disposizione si applica per analogia anche agli iscritti ai programmi di formazione straordinaria.

 

Articolo 36

(analisi della valutazione)

A conclusione di ciascun periodo valutativo (o con maggiore frequenza), gli organi scolastici costituiti da esperti analizzano i risultati della valutazione del sapere, riguardanti le singole discipline e moduli e riferiti a ciascun allievo, gruppo o sezione, ed adottano delle delibere in merito.

L’analisi dei risultati rilevati per il singolo periodo valutativo è discussa durante le ore di classe anche dagli allievi della sezione.

 

Articolo 37

(consulenza)

Il personale docente offre all’allievo la consulenza circa il profitto in itinere, ma anche nei casi in cui l’allievo decida di frequentare un programma formativo diverso od una scuola diversa ed in altri casi.

 

Articolo 38

(entrata in vigore del regolamento)

Le Regole scolastiche in materia di valutazione hanno effetto dal 1.9.2011. Il preside ha la facoltà di modificarle previo parere del collegio degli insegnanti, della comunità degli allievi e del comitato dei genitori.

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